Art. 3.
(Certificazioni sanitarie per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica e per l'ammissione ai soggiorni per vacanza dei minori. Medicina scolastica).

      1. L'articolo 303 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

      «Art. 303. - (Esoneri dalle esercitazioni pratiche). - 1. L'esonero temporaneo o permanente, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche è rilasciato dal capo dell'istituto scolastico, sentito il parere del docente della disciplina, sulla base della certificazione redatta dal medico curante, adeguatamente motivata. Per l'esonero temporaneo la certificazione ha una validità massima di trenta giorni. In caso di richieste superiori ai trenta giorni la certificazione, la cui quota di partecipazione al costo è a carico del richiedente, è demandata al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale competente.
      2. L'esonero è concesso anche ai candidati privatisti agli esami da sostenere presso l'istituto, sulla base della certificazione redatta dal medico curante».

      2. Per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori non è richiesta in alcun caso la presentazione del certificato sanitario. Ai genitori e agli esercenti la potestà parentale può essere richiesta l'autocertificazione sullo stato di salute dei minori.
      3. In considerazione della attuale diversa organizzazione del Servizio sanitario

 

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pubblico in materia di prevenzione e assistenza dei soggetti in età scolare e dell'istituzione della figura del pediatra di libera scelta, che vigila sullo stato di salute dei propri assistiti attraverso la periodica esecuzione dei bilanci di salute da eseguirsi almeno una volta all'anno, sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264. Qualora entro un mese dalla nascita non sia stata fatta la scelta del pediatra, l'azienda sanitaria locale di residenza procede all'assegnazione al nuovo nato di un pediatra. Sono altresì abrogate le previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di tenuta dei registri di medicina scolastica, e al sesto comma dell'articolo 42 del medesimo regolamento, in materia di certificazione per la riammissione dopo cinque giorni di assenza per malattia. I servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali intervengono comunque in caso di rischi collettivi per la salute dei membri della comunità scolastica.
      4. Per consentire la sorveglianza ed il controllo delle malattie infettive, il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad aggiornare l'elenco di cui al decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, in conformità alla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, e alla decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002.